Consenso informato
La firma non dimostra che il paziente
abbia realmente ricevuto e compreso l’informazione necessaria per decidere.
Il documento può provare che qualcuno ha firmato
ma NON prova che qualcuno abbia capito.
Corte di Cassazione
Ordinanza n. 316 del 7 gennaio 2026 e l’ordinanza n. 2968 del 10 febbraio 2026
La Costituzione italiana stabilisce che nessuno
può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge
può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge
e comunque nel rispetto della persona umana.
Questo principio
è collegato all’inviolabilità della libertà personale prevista dall’articolo
13
e al riconoscimento dei diritti inviolabili della persona sancito
dall’articolo 2.
In altre parole
il corpo di una persona NON È uno spazio disponibile alla decisione
altrui.
È il luogo in cui si esercita una libertà fondamentale.

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