Suggerimento

Se hai ragione non hai bisogno di gridare.

S. Paolo : " Vagliate tutto e trattenete ciò che vale "
B. Pascal : " Sia il consenso della vostra ragione e non quella degli altri che vi conduca a credere "
T. de Chardin : Basta che la Verità appaia una sola volta, in una sola mente, perché nulla possa più impedire d'invadere tutto e d'incendiare tutto "
Di mio sento solo di aggiungere che : la Verità non necessita di essere sostenuta da proselitismo ... bensì ... essere semplicemente enunciata e testimoniata.
Essa è sempre coerente con sé stessa e trova per sua stessa natura quale sia il modo più opportuno e la circostanza più adatta per rivelarsi.
E' solo questione di tempo.

Da considerare anche che, una volta conosciuta, la Verità rende sicuramente liberi, ma, in alcune circostanze, niente affatto sicuri.

SAPERE AUDE !

ET SI OMNES EGO NON

Salite differenziate

Per " salire " la bugia usa l'ascensore, la verità invece si serve delle scale.
È vero che così impiega più tempo, ma quando arriva è sempre devastante. 

Testo scorrevole

► Solo chi porta in sé l’Impronta si riconoscerà a vicenda. Segno lampante d’identificazione lasciato dalle cicatrici del Passato.

sabato 8 ottobre 2016

Referendum costituzionale : art 70 e dintorni

Il modo migliore per occultare qualcosa è quello di renderla pubblica.
E sai perché ?
Perché saranno in pochi ... e con gran fatica
quelli che useranno il cervello per fare cernita e riconoscere il nascosto ad arte.
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L'uniformità obbligatoria alla legislazione europea :
è questo il VERO obiettivo stemperato tra le righe.
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Ammesso che fino ad oggi ti sia mai preso la briga di leggere la Costituzione
- che pure TI riguarda -
la domanda è :
letto attentamente il documento in questione
Modifiche costituzionali a referendum )
ti è chiaro a cosa mirano ?
( In particolare all'Art. 70 - Sezione II )
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PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione II - La formazione delle Leggi


Art 70 ( testo attuale )
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

( testo sostitutivo a modifica referendaria )
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere
per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali,
e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali
concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari,
le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71,
per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale,
gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane
e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,
per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini
della partecipazione dell’Italia
alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
 per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma,
e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo,
114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma,
119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio,
possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa
e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati
è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che,
entro dieci giorni,
su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica
può deliberare proposte di modificazione del testo,
sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
 Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame
o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati
si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. 

L’esame del Senato della Repubblica
per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma,
è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati
può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale
a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati,
sono esaminati dal Senato della Repubblica,
che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro,
le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti
all’esame della Camera dei deputati.
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... e sempre per curiosità ...
l'art. 55 e l'art. 117




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