Il modo migliore per occultare qualcosa è quello di renderla pubblica.
E sai perché ?
Perché saranno in pochi ... e con gran fatica
quelli che useranno il cervello per fare cernita e riconoscere il nascosto ad arte.
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L'uniformità obbligatoria alla legislazione europea :
E sai perché ?
Perché saranno in pochi ... e con gran fatica
quelli che useranno il cervello per fare cernita e riconoscere il nascosto ad arte.
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L'uniformità obbligatoria alla legislazione europea :
è questo il VERO obiettivo stemperato tra le righe.
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Ammesso che fino ad oggi ti sia mai preso la briga di leggere la Costituzione
- che pure TI riguarda -
la domanda è :
letto attentamente il documento in questione
( Modifiche costituzionali a referendum )
ti è chiaro a cosa mirano ?
( In particolare all'Art. 70 - Sezione II )
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PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione II - La formazione delle Leggi
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati
L’esame del Senato della Repubblica
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati,
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro,
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,
- che pure TI riguarda -
la domanda è :
letto attentamente il documento in questione
( Modifiche costituzionali a referendum )
ti è chiaro a cosa mirano ?
( In particolare all'Art. 70 - Sezione II )
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PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
Sezione II - La formazione delle Leggi
Art 70 ( testo attuale )
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere.
( testo sostitutivo a modifica referendaria )
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere
per
le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali,
e
soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali
concernenti
la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari,
le
altre forme di consultazione di cui all’articolo 71,
per
le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale,
gli
organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città
metropolitane
e
le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,
per
la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini
della
partecipazione dell’Italia
alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea,
per
quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con
l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma,
e
per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo,
114,
terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma,
119,
sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma.
Le
stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio,
possono
essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa
e
da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati
è
immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che,
entro
dieci giorni,
su
richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo.
Nei
trenta giorni successivi il Senato della Repubblica
può
deliberare proposte di modificazione del testo,
sulle
quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva.
Qualora
il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame
o
sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei
deputati
si
sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica
per
le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma,
è
disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione.
Per
i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati
può
non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica
a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione
finale
a
maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati,
sono esaminati dal Senato della Repubblica,
che può deliberare
proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro,
le eventuali questioni
di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere
attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti
all’esame
della Camera dei deputati.
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... e sempre per curiosità ...
... e sempre per curiosità ...
l'art. 55 e l'art. 117
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