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sabato 25 luglio 2026

EUR-ASIA

EUR-ASIA

Lavori in corso d'opera

Aveva Capito Tutto E Lo Diceva
- 30 -

Dieci anni dopo, rilette alla luce di ciò che sta avvenendo
suscitano ancora più turbamento quelle parole di Oriana Fallaci.

Da rimeditare... sicuramente con molta attenzione
riflettendo particolarmente su CHI... dovremo ringraziare.


E come volevasi dimostrare...

L’Europa ha chiuso il fascicolo prima ancora di aprirlo. Il 22 luglio 2026 la Commissione europea ha sbarrato la strada all’Iniziativa dei cittadini "Save Europe Act", un progetto che chiedeva di congelare i nuovi canali d'ingresso da Paesi non occidentali e ridisegnare le regole d’asilo. La motivazione è di tipo giuridico: pretendere un filtro basato sulla provenienza "occidentale" configura una discriminazione etnica, fornendo a Bruxelles la leva legale per stoppare la raccolta firme prima ancora del raggiungimento del milione di adesioni.
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Per comprendere dove risieda davvero il potere, occorre analizzare la gestione degli ingressi e la distinzione tra canali legali e irregolari. Sul fronte dell'immigrazione legale, gli Stati mantengono un’unica leva autonoma: l'articolo 79, paragrafo 5 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che garantisce il diritto di fissare le quote dei lavoratori stranieri da ammettere. Per i canali di studio, ricerca e ricongiungimento familiare, la disciplina è invece vincolata dalle direttive comunitarie.

Sull'immigrazione clandestina, il potere statale si scontra con limits procedurali e materiali ben precisi. Le autorità nazionali pattugliano le frontiere ed eseguono i controlli, ma le procedure di screening entro sette giorni alla frontiera e tre sul territorio rispondono alle regole del nuovo Patto europeo. Lo Stato può fermare chi entra irregolarmente, ma la richiesta di protezione internazionale blocca il respingimento immediato e impone un esame individuale, mentre le procedure di frontiera per i Paesi con un tasso di riconoscimento pari o inferiore al 20% durano fino a 12 settimane. Anche quando l'ordine di espulsione viene emesso, la misura rimane priva di efficacia se manca la collaborazione del Paese d'origine nel rilasciare i documenti di viaggio.

L'impostazione di "Save Europe Act", incentrata sull'origine etnica anziché sui vincoli dell'articolo 79 o sulle norme europee d'asilo, ha fornito alla Commissione il presupposto formale per rigettare la petizione. Sugli ingressi irregolari, le capitali conservano l'amministrazione della polizia e la responsabilità dei controlli, ma la facoltà di espellere chi entra resta imbrigliata tra garanzie procedurali comunitarie e la dipendenza diplomatica dai Paesi terzi.

Il paradosso emerge nella sua interezza proprio tra le pieghe del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Riducendo la sovranità ad una pura gestione contabile di quote e flussi di manodopera, l’architettura europea ha scientemente estromesso dall'alveo del diritto la tutela del patrimonio identitario e culturale, sia nazionale che del continente. Le nazioni sono così chiamate ad amministrare presenze e numeri sul territorio, prive tuttavia di qualunque strumento giuridico per difendere ciò che definisce la loro stessa civiltà. Di fronte a un'architettura costruita con tanta impeccabile precisione, resta da chiedersi: siamo davvero sicuri che si sia trattato soltanto di un errore di calcolo ?

- Carmen Tortora -
 
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